IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge  8 novembre 1991, n. 362, recante  norme di riordino
del settore farmaceutico;
  Visto in particolare l'articolo 4, comma 9, il quale prevede che la
composizione della commissione  giudicatrice per l'assegnazione delle
sedi  farmaceutiche,  i  criteri  per la  valutazione  dei  titoli  e
l'attribuzione  dei punteggi,  le prove  di esame  e le  modalita' di
svolgimento del concorso sono fissati  con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
1994, n. 298;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 1998;
  Sulla proposta del Ministro della sanita';
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Al  decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri  30 marzo
1994, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
  "2.  La  commissione  esaminatrice,  fermo  restando  l'obbligo  di
procedere  alla determinazione  dei  criteri per  la valutazione  dei
titoli  prima   dell'espletamento  della  prova   attitudinale,  puo'
stabilire di  procedere all'attribuzione del punteggio  per titoli ai
soli candidati che hanno superato la suddetta prova";
  b) all'articolo 7, comma 2,  dopo le parole "nominata dal Ministro"
sono aggiunte  le seguenti:  "e pubblicate nella  Gazzetta Ufficiale,
unitamente alle relative risposte";
  c) all'articolo 7, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  "2-bis. La commissione esaminatrice  adotta le misure necessarie ad
impedire che i  candidati possano risalire al numero  d'ordine con il
quale  le domande  sorteggiate sono  state pubblicate  nella Gazzetta
Ufficiale".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 13 febbraio 1998
                             Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                               Prodi
 Il Ministro della sanita'
           Bindi
 Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato  alla Corte  dei  conti  il 3  marzo  1998  Registro n.  1
  Presidenza, foglio n. 111
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art. 10, commi   2 e  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il testo del comma 3  dell'art.    17  della  legge  23
          agosto  1988,  n.   400   (Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  ministro o di
          autorita' sottordinate al  ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            -  Il  testo  del  comma  9  dell'art.    4 della legge 8
          novembre 1991, n.  362, e' il seguente:
            "9. La  composizione della commissione giudicatrice,    i
          criteri per la valutazione dei titoli e  l'attribuzione dei
          punteggi, le prove di esame e  le modalita'  di svolgimento
          del   concorso sono  fissati con decreto del Presidente del
          Consiglio   dei Ministri,  da  emanarsi  entro  centottanta
          giorni    dalla data  di entrata  in vigore  della presente
          legge".
            -   Il   D.P.C.M.   30   marzo   1994, n.   298,    reca:
          "Regolamento    di  attuazione  dell'art. 4, comma 9, della
          legge  8  novembre  1991,  n.  362,  concernente  norme  di
          riordino del settore farmaceutico".
           Note all'art. 1:
            -  Per il titolo del D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, vedi
          nelle note alle premesse.
            - Il testo dell'art. 4 del    sopra  citato  D.P.C.M.  n.
          298/1994,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e' il
          seguente:
            "Art. 4  (Punteggi). - 1.  Ciascun commissario dispone di
          10 punti per  la  valutazione    dei   titoli   e   di   10
          punti   per  la  prova attitudinale.
            2.    La   commissione   esaminatrice,    fermo  restando
          l'obbligo  di procedere  alla determinazione  dei   criteri
          per   la valutazione  dei titoli  prima   dell'espletamento
          della  prova   attitudinale,  puo' stabilire di   procedere
          all'attribuzione   del  punteggio     per  titoli  ai  soli
          candidati che hanno superato la suddetta prova".
            -  Il  testo    dell'art.  7 del sopra detto D.P.C.M.  n.
          298/1994, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.    7    (Prova   attitudinale).   - 1.   La   prova
          attitudinale    si  articola    in       cento     domande,
          riguardanti    le      seguenti    materie:   farmacologia,
          tecnica  farmaceutica   - anche   con   riferimenti    alla
          chimica  farmaceutica  -  e  legislazione  farmaceutica. Il
          candidato deve indicare la risposta esatta  fra  le  cinque
          gia' predisposte.
            2.    Le  domande,    con  le   relative risposte,   sono
          estratte  a sorte dalla commissione  esaminatrice fra    le
          tremila  predisposte    ogni due anni  dal Ministero  della
          sanita',  su proposta  di una   commissione nominata    dal
          Ministro    e    pubblicate   nella    Gazzetta   Ufficiale
          unitamente alle relative risposte.
            2-bis. La   commissione esaminatrice adotta  le    misure
          necessarie ad impedire che i  candidati possano risalire al
          numero  d'ordine con il quale  le domande  sorteggiate sono
          state pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale.
            3.  Finche'  il  Ministero    della  sanita' non provveda
          all'adempimento di  cui  al  comma  2,  le  domande   della
          prova   attitudinale  sono predisposte   dalla  commissione
          esaminatrice  con   modalita'  che assicurino la segretezza
          e la casualita' della scelta.
            4.  Per la  prova e'  concesso un  tempo non  superiore a
          un'ora e trenta minuti.
            5.  A  ciascuna  risposta  esatta sono   attribuiti   0,1
          punti    per commissario. Sono  considerate sufficienti, ai
          fini    della  idoneita',  le  prove,  dei  candidati   che
          conseguono almeno 37,5 punti".